Roma,
3 febbraio 2004
Premessa
Il
Comitato di garanti, l'organismo voluto fin dall'art. 21, comma 3, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993 n.
Il
risultato è che i dirigenti vengono così privati di un essenziale strumento di
garanzia che, negli anni trascorsi, in numerosi casi, ha impedito l'adozione di
impropri provvedimenti di recesso dall'impiego nei confronti di colleghi e, in
altri casi, ha legittimato la reazione espulsiva dell'Amministrazione avverso
dirigenti responsabili di gravissime mancanze.
Poiché
per circa due anni e mezzo ho fatto parte del Comitato, in qualità di
rappresentante dei dirigenti eletto, ritengo doveroso sintetizzare nelle pagine
che seguono i dati essenziali di
questa mia esperienza e metterli a disposizione di tutti ([1]).
RELAZIONE
SULL'ESPERIENZA DEL
COMITATO DI GARANTI
Competenze
del Comitato
Ai
sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
L'ambito
di competenza del Comitato di garanti è stato modificato dalla legge 15 luglio
2002, n 145, che ha rettificato la precedente formulazione degli articoli 21 e
22
([3])
del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Fino
all'entrata in vigore della legge n. 145/2002 l'operatività del Comitato
risultava espressamente limitata alle sole ipotesi – richiamate dal comma 2
dell'art. 21 del d.lgs n. 165/2001 – di grave inosservanza delle direttive o di
ripetuta valutazione negativa, tali da indurre l'Amministrazione all'esclusione
del dirigente dal conferimento di incarichi per almeno due anni o, nei casi più
gravi, al recesso dal rapporto di lavoro.
L'intervento
del Comitato non era quindi ammesso nelle procedure di revoca dell'incarico in
essere e di destinazione ad altro incarico, conseguenti all'accertamento di
responsabilità dirigenziali di minore gravità (comma 1 dell'art. 21). In tali
ipotesi la garanzia del dirigente risiedeva solo nel richiamo all'osservanza
della normativa in tema di valutazione, osservanza eventualmente sindacabile in
sede giurisdizionale.
Nei
casi previsti dal comma 2 si poneva, tuttavia, la questione dell'asimmetria
delle sanzioni previste, giacché mentre il recesso dal rapporto di lavoro
richiede necessariamente una procedura - nel cui ambito si inserisce il parere,
obbligatorio e vincolante, del Comitato -, l'esclusione del dirigente dal
conferimento di incarichi poteva conseguire a una mera inattività
dell'Amministrazione, e in tal caso sarebbe mancato il provvedimento irrogatorio
sulla cui proposta avrebbe dovuto innestarsi il parere del Comitato con la
conseguenza di vanificare, in tal caso, la garanzia apprestata dal
legislatore.
Con
effetto dall'8 agosto
-
ha sostituito i primi due commi dell'articolo 21 del d.lgs n. 165/2001 con un
unico comma
([4]),
nel
quale sono sintetizzate le diverse ipotesi sanzionatorie;
-
ha riferito ai provvedimenti richiamati da tale unico comma il potere consultivo
del Comitato di garanti.
In
conseguenza della modifica normativa deve, quindi, ritenersi che sia necessario
acquisire il parere del Comitato, purché espresso entro il termine
di 30 giorni dalla richiesta in tutte le ipotesi di provvedimenti a carico di
dirigenti conseguenti al mancato raggiungimento degli obiettivi o a inosservanza
delle direttive, ferma restando l’eventuale responsabilità
disciplinare ([5]).
Su questo punto il Comitato ha suggerito al Dipartimento della funzione pubblica
di richiamare l'attenzione delle Amministrazioni (cfr. All.to
2).
Rimangono
estranee alla competenza del Comitato le questioni concernenti personale
dirigente di Amministrazioni non dello Stato nonché quelle - pur se concernenti
personale dirigente di Amministrazioni dello Stato anche a ordinamento autonomo
- relative a provvedimenti o a inattività dell’Amministrazione (ad esempio
trasferimenti o mancato conferimento di incarichi) che, pur potendo determinare,
sul piano soggettivo, disagi o danni a carico di un dirigente, non possiedono
dichiarati contenuti e/o intenti sanzionatori (cfr. All.ti 3 e 4).
Il
Comitato ha avuto occasione di suggerire al Dipartimento di istituire nel
proprio ambito, con riferimento alle sue competenze generali in materia di
pubblico impiego, un osservatorio per il monitoraggio dei conflitti che
oppongono, in sedi giudiziarie, le Amministrazioni dello Stato e i loro
dirigenti sì da evidenziare eventuali punti critici della normativa, anche
contrattuale, e possibili patologie gestionali (cfr. All.to 5). A tale proposta
non è stato, peraltro, dato alcun seguito.
Va
anche osservato che il nuovo testo modificato dalla legge n. 145/2002 contempla
la possibilità di recedere dal rapporto di lavoro solo secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo e non più, a differenza del precedente, anche
secondo le disposizioni del codice civile, peraltro richiamabili, come sono
richiamate, dal contratto collettivo.
Su
richiesta, infine, del Ministro della funzione pubblica il Comitato ha reso un
parere pro veritate segnalando che, a
proprio avviso, nelle ipotesi di modifiche normative all'assetto organizzativo
e/o funzionale di uffici di livello dirigenziale, si debba procedere a un
adeguamento consensuale dei contratti individuali interessati dalle modifiche e
aggiungendo che tale adeguamento debba comunque salvaguardare i principi che
regolano il delicato meccanismo del conferimento degli incarichi ai dirigenti
(cfr. All.ti 6 e 6/A
([6]).
Questioni
organizzative
Il
Comitato è stato inizialmente costituito con decreto del 10 novembre
Il
Comitato ha sede presso il Dipartimento della funzione pubblica e, ai sensi
dell'art.12 del D.M. 30 dicembre
Il
Comitato non ha mai disposto di un adeguato sostegno logistico e operativo: è
irimasto infatti privo di una propria struttura di segreteria e di locali e
attrezzature di ufficio dedicate; per le sedute, ha utilizzato di norma il
locali dell'Ufficio del ruolo unico (cfr. All.ti 7 e 7/A).
L'archivio
del Comitato, gestito in modo artigianale, non risulta nettamente separato da
quello dell'Ufficio del ruolo unico, risultando così contraddette le esigenze di
riservatezza degli atti.
Il
Comitato non è destinatario di alcun supporto informativo (Gazzetta Ufficiale,
rassegna stampa, ecc.) né è possibile ai suoi componenti, salvo che ricorrendo a
mezzi privati, accedere direttamente alla documentazione informatica via
Internet.
Il
sito web della Funzione Pubblica non fornisce informazioni riguardo al Comitato
e nemmeno lo comprende nell'organigramma del Dipartimento.
Il
Comitato è titolare di un indirizzo di posta elettronica, ma ai suoi componenti
non è stata data comunicazione né dell'ID nè della password; l'indirizzo di
posta elettronica del Comitato non è inoltre in alcun modo pubblicizzato nemmeno
nel sito del Dipartimento.
E’
significativo che non sia stata predisposta una carta intestata al Comitato e
che, ai suoi componenti sia stato, inizialmente, addirittura richiesto il
“passi” per l’accesso agli uffici (cfr. All.to 24)
([8]).
Conclusivamente
si deve, purtroppo, richiamare l'attenzione sulla circostanza che il Comitato è
stato purtroppo considerato alla stregua di un'istituzione "ospite" e non
"parte" del Dipartimento della funzione pubblica, con riflessi particolarmente
gravi a carico del componente elettivo del Comitato, dirigente di prima fascia,
per il cui incarico, nonostante le contrarie indicazioni del Segretariato
Generale della Presidenza del Consiglio (cfr. All.to 8), non è stato
riconosciuto titolo a percepire la retribuzione di posizione variabile e la
retribuzione di risultato.
Prassi
interpretative e operative
In
particolare, secondo tale indirizzo il Comitato, nell'esprimere parere contrario
su una proposta di recesso, ritenuta eccessivamente punitiva, ha sottolineato la
gravità dei comportamenti addebitati al dirigente e comprovati dagli atti, al
fine di stimolare l'Amministrazione ad adottare altri, più adeguati,
provvedimenti sanzionatori (cfr. All.to 13).
Le
istruttorie ai fini dell'espressione del parere richiesto dalle Amministrazioni
sono state generalmente condotte non solo sulla base dell'esame della
documentazione trasmessa dalle Amministrazioni medesime e di quella
eventualmente fornita dai dirigenti interessati, ma anche in via orale, in
separate audizioni delle parti, cui, su richiesta dei dirigenti, sono stati
ammessi anche i loro legali e/o rappresenti sindacali.
Le
audizioni sono state normalmente registrate su supporto magnetico, allegato al
fascicolo. Il Comitato ha peraltro ritenuto inappropriato dare pubblicità ai
contenuti delle audizioni, ritenendo che spetti alla parte motiva dei propri
provvedimenti dare adeguato conto di tutte le risultanze acquisite, sia dalla
documentazione cartacea sia dalle dichiarazioni espresse nelle audizioni,
finalizzate – queste ultime – all'acquisizione di elementi di giudizio nel
quadro del sistema di garanzie
predisposto dall'ordinamento (cfr. All.to 14).
La
mancata adesione, da parte delle Amministrazioni, alla richiesta di audizione è
stata ritenuta, dal Comitato, manifestazione di disinteresse relativamente
all'ulteriore corso del provvedimento sanzionatorio proposto (cfr. All.to
15).
La
circostanza che la pronuncia di pareri, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs n.
165/2001, sia possibile solo in presenza di un'iniziativa dell'Amministrazione
procedente non esclude, evidentemente, che il Comitato possa, e debba, prendere
in considerazione anche gli esposti con cui organizzazioni sindacali
rappresentative o singoli dirigenti lamentano comportamenti delle loro
Amministrazioni che, a loro avviso, sortiscono effetti sostanzialmente
sanzionatori.
Ciò
in base delle seguenti due considerazioni:
-
la possibilità di esprimere pareri da parte del Comitato è condizionata
dall'esercizio di un'iniziativa delle Amministrazioni procedenti che, in
ipotesi, potrebbero adottare il provvedimento senza richiedere il prescritto
parere, costringendo il dirigente sanzionato a ricorrere alle sedi giudiziarie o
a fare acquiescenza;
-
la limitazione dell'attività del Comitato alle sole ipotesi di provvedimenti,
adottati o in corso di adozione da parte delle Amministrazioni procedenti,
renderebbe del tutto inefficace l'istituto di garanzia in tutti i casi in cui
l'effetto sanzionatorio non discende da un provvedimento formale, ma da semplici
comportamenti amministrativi, anche di natura omissiva.
Il
Comitato non si è pertanto limitato ad esercitare la propria competenza nella
forma della pronuncia del parere
([9]),
ma è anche intervenuto in situazioni rappresentategli da esposti
di organizzazioni sindacali rappresentative o di singoli
dirigenti.
In
tali casi il Comitato, previa verifica dell'attendibilità e della rilevanza dei
fatti segnalati anche attraverso l'audizione del dirigente interessato, ha
segnalato la questione, a seconda delle circostanze, all’Amministrazione
interessata, al Dipartimento della funzione pubblica – anche ai fini di
competenza del suo Ispettorato – per gli accertamenti del caso e per le
eventuali iniziative di competenza, oltre che, quando necessario, alla Procura
della Corte dei conti (cfr. All.ti
12, 16, 17, 18 e 19).
Dopo
un'iniziale oscillazione (cfr. All.to 20), il Comitato si è orientato nel senso
di doversi esprimere anche su questioni riguardo alle quali era pendente una
vertenza giudiziaria, ciò nella convinzione dell'opportunità di rendere
possibile, alle parti interessate, la rappresentazione nel processo delle
valutazioni del Comitato affinché l'autorità giudicante potesse, eventualmente,
tenerne conto nel determinare il proprio convincimento.
Con
una sola eccezione, relativa a un dirigente di prima fascia, i casi esaminati
dal Comitato su richiesta dell'Amministrazione
([10])
o su esposto dell’interessato hanno riguardato dirigenti di seconda fascia, con
incarico di seconda fascia o privi di incarico.
In
nessun caso le Amministrazioni hanno supportato le proprie proposte di recesso o
di sospensione dagli incarichi con la documentazione di una valutazione
effettuata, richiamandosi talora a "relazioni" del dirigente sovraordinato,
altre volte appellandosi a una generica "giusta causa" che avrebbe determinato
l'esaurimento del legame fiduciario, giudicato elemento essenziale per la
prosecuzione del rapporto di impiego dirigenziale.
A
questo riguardo il Comitato ha ritenuto:
-
che le valutazioni attinenti l’osservanza delle direttive e la verifica dei
risultati debbano comunque essere effettuate secondo la normativa legislativa e
contrattuale, anche quando si tratti di dirigenti in prova (cfr. All.to 21).
Tuttavia, a quanto risulta, in almeno un caso l'Amministrazione ha proceduto al
recesso nei confronti di un dirigente in prova senza richiedere il preventivo
parere del Comitato (cfr. All.to 28);
-
che il legame fiduciario, facilmente interpretabile in termini soggettivi, è
fattore irrilevante ai fini della permanenza del rapporto di pubblico impiego
dei dirigenti in quanto non ne è elemento costituivo e dunque il suo eventuale
venir meno non può venire in considerazione se non nel senso della non
credibilità della futura correttezza dell'adempimento contrattuale (cfr. All.to
9).
In
alcuni casi. in cui i comportamenti addebitati al dirigente sono risultati di
estrema gravità e compiutamente provati, talora accertati anche in sede
giudiziaria, il Comitato ha ritenuto che la sostanza dovesse prevalere sulla
forma e pertanto, anche se in presenza di inesattezze procedimentali o di
considerazioni motive non del tutto conferenti, ha espresso parere favorevole
alla proposta di provvedimento (cfr. All.ti 9, 10 e 11).
In
alcuni casi le Amministrazioni hanno addotto a sostegno delle proprie proposte
l'esistenza di una "giusta causa", ai sensi dell'articolo 2119 cod. civ., tale
da non consentire "la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" di lavoro,
talora senza aver provveduto alla previa sospensione dall'impiego del dirigente
o addirittura dopo aver proposto al medesimo un incarico dirigenziale rifiutato
dall' interessato.
A
questo riguardo il Comitato ha ritenuto:
-
che il previo parere del Comitato sia comunque necessario ai fini della
legittimità di un provvedimento di recesso anche quando questo esso sia motivato
da una "giusta causa", ai sensi dell'articolo 2119 cod. civ.
([11]):
diversa soluzione equivarrebbe a svuotare di contenuto il sistema delle garanzie
voluto dal legislatore, giacché sarebbe sufficiente invocare la "giusta causa"
per consentire all'Amministrazione di procedere senza l'osservanza della
procedura prevista dall'art. 22 del d.lgs n. 165/2001 (cfr. All.to
22);
-
che una tale "giusta causa" risulta comunque impropriamente invocata ove
l'Amministrazione, al manifestarsi di questa, non abbia adottato coerenti
determinazioni, avviando senza indugio la procedura di recesso e provvedendo,
all'occorrenza e in via cautelare, alla provvisoria rimozione dalle funzioni del
dirigente interessato (cfr. All.to 23).
Il
Comitato ha anche avuto occasione di segnalare che non si ravvisa,
nell'ordinamento, un potere di "messa a disposizione" dei dirigenti da parte
dell'Amministrazione, salvo quanto disposto dalla legge n. 145/2002 in chiave
sanzionatoria (cfr. All.to 21), e che il ritardo nel conferimento delle funzioni
dirigenziali costituisce inadempienza che può implicare la configurazione di
danni erariali sanzionabili in sede di giudizio di responsabilità (cfr. All.to
16).
In
qualche caso il Comitato ha avuto rappresentate situazioni di "mobbing" e, in
almeno uno, situazioni che non è esagerato definire
persecutorie.
Ipotesi
di aggiustamenti organizzativi e normativi
Sarebbe
opportuno attribuire esplicitamente al Comitato la facoltà di avvalersi
direttamente, per gli accertamenti istruttori, dell'Ispettorato della funzione
pubblica, adeguatamente responsabilizzato sul punto.
La
mancanza di un sistema sanzionatorio nei confronti delle amministrazioni in caso
di violazione delle regole di garanzia potrebbe essere supplita statuendo la
nullità dei provvedimenti di recesso eventualmente adottati senza aver
previamente richiesto il parere del Comitato o in difformità da
esso.
Quanto
al termine di trenta giorni dalla richiesta, entro cui il Comitato può
efficacemente esprimere il proprio parere, sarebbe utile stabilirne
l'interruzione nel periodo feriale e chiarire che esso resta sospeso fino
all'avvenuta integrazione della documentazione che sia stata eventualmente
richiesta dal Comitato medesimo.
Allegati
n. 28
([1]) Per esigenze di snellezza ho ritenuto di non presentare nella presente edizione il testo degli allegati.
([2])
L'art. 13
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, statuisce infatti che le
disposizioni del Titolo II, Capo II, in cui sono contenute le norme relative al
Comitato di garanti, si applicano alle amministrazioni dello Stato, anche a
ordinamento autonomo.
([3])
Gli
articoli 21 e 22 del d.lgs n. 165/2001, così disponevano:
Art. 21 – Responsabilità
dirigenziale
(art. 21, commi 1, 2 e 5 del d.lgs
n. 29 del 1993, sostituiti prima dall'art. 12 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi
dall'art. 14 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificati dall'art. 7
del d.lgs n. 387 del 1998) disponeva
1. I risultati negativi
dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento degli
obiettivi, valutati con i sistemi e le garanzie determinati con i decreti
legislativi di cui all'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e
successive modificazioni ed integrazioni, comportano per il dirigente
interessato la revoca dell'incarico, adottata con le procedure previste
dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui
all'articolo 19, comma 10, presso la medesima amministrazione ovvero presso
altra amministrazione che vi abbia interesse.
2. Nel caso di grave inosservanza
delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione
negativa, ai sensi del comma 1, il dirigente, previa contestazione e
contraddittorio, può essere escluso dal conferimento di ulteriori incarichi di
livello dirigenziale corrispondente a quello revocato, per un periodo non
inferiore a due anni. Nei casi di maggiore gravità, l'amministrazione può
recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e dei
contratti collettivi.
3. Restano ferme le disposizioni
vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia,
delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
Art. 22 – Comitato di
garanti
(art. 21, comma 3 del d.lgs n. 29
del 1993, come sostituito dall'art. 14 del d.lgs n. 80 del
1998)
1. I provvedimenti di cui
all'articolo 21, comma 2, sono adottati previo conforme parere di un comitato di
garanti, i cui componenti sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. Il comitato è presieduto da un magistrato della Corte dei conti,
con esperienza nel controllo di gestione, designato dal Presidente della Corte
dei conti; di esso fanno parte un dirigente della prima fascia dei ruoli di cui
all'articolo 23, eletto dai dirigenti dei medesimi ruoli con le modalità
stabilite da apposito regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione
pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e collocato
fuori molo per la durata del mandato, e un esperto scelto dal Presidente del
Consiglio dei ministri, tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza
nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico. Il parere
viene reso entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine
si prescinde dal parere. Il comitato dura in carica tre anni. L'incarico non è
rinnovabile.
([4]) L'art. 21 del d.lgs n.165/2001, come modificato dalla legge n. 145/2002, prescrive:
Art. 21 – Responsabilità
dirigenziale
1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può, inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'articolo 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
3. Restano ferme le disposizioni
vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia,
delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate.
([5])
L’art. 59 del d.lgs n. 29/1993 (ora art. 55 del d.lgs n. 165/2001)
aveva stabilito, al comma 3, che “ferma restando la definizione dei doveri del
dipendente ad opera dei codici di comportamento di cui all'articolo 54, la
tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni è definita dai contratti
collettivi”. In materia disciplinare, inoltre, l'art. 69, comma 1, secondo
periodo, del d.lgs n. 165/2001 ha stabilito la cessazione degli effetti per il
personale dirigenziale e a partire dal 1° gennaio
([6]) Il parere è stato reso nel regime precedente alla emanazione della legge n. 145/2002, in cui l'affidamento degli incarichi dirigenziali avveniva con contratto di diritto privato; nel regime attuale tale affidamento si realizza invece con provvedimento cui accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico.
([7]) La designazione del nominativo con
cui effettuare la sostituzione veniva richiesta dal Ministro alla Corte dei
Conti il successivo 17 gennaio e la Corte forniva la propria indicazione con
nota del 22 marzo; il nuovo presidente veniva nominato, nella persona del cons.
La sequenza delle date, per entrambe le sostituzioni effettuate, è indicativa dell'attenzione che l'Amministrazione ha rivolto all'esigenza di assicurare la costante presenza del plenum dell'organismo e quindi la sua permanente operatività.
([8]) Successivamente è stato loro attribuito un passi permanente con la consegna di un tesserino “visitatore” artigianalmente modificato (cfr. All.to 27).
([9]) Parere obbligatorio e vincolante che, si ritiene, sia suscettibile di impugnazione in sede di giustizia amministrativa, se negativo, in via diretta da parte dell’Amministrazione procedente e, se positivo, in via incidentale, come atto presupposto del provvedimento sanzionatorio da parte del dirigente interessato.