Il lavoro pubblico, a partire dalla
legge quadro sul pubblico impiego e poi
in modo via via più significativo con il decreto
legislativo n. 29 del 1993 e con le sue successive modifiche, fino al testo
unificato delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche emanato con il decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato interessato da un rilevante e
significativo processo di riforma volto a conseguire, in particolare,
l'obiettivo della unificazione con la disciplina del rapporto di lavoro privato.
Tale obiettivo viene perseguito in particolare dall’art.2 della
legge 421/92 ed dal citato decreto legislativo 29/93 e successive modifiche ed
integrazioni, stabilendo che sono regolati per legge, o sulla base della legge e
nell’ambito dei principi posti, da atti normativi o amministrativi, una serie
tassativamente predefinita di profili del lavoro pubblico. Ogni altro aspetto non
espressamente indicato, e pertanto non coperto da riserva di
legge, deve essere regolato da accordi collettivi.
Si modifica così radicalmente il sistema previsto dalla legge 93/83
che consentiva la regolazione dei rapporti di lavoro a fonti legislative o ad accordi
che dovevano comunque essere recepiti ed emanati da decreti del presidente della repubblica
(art.6 della legge 29 marzo1983 n.93).
Il sistema della doppia riserva (legge regolamento) della legge 93/83
viene sostituito dal sistema della riserva di legge solo per alcune e tassative materie
e dallo strumento della contrattazione collettiva a livello nazionale ed integrativa
per tutti gli aspetti del rapporto d’impiego.
L’aver demandato alla regolamentazione pattizia la disciplina del
rapporto di lavoro del pubblico impiego, dirigenti compresi, ha significato inserire
non solo strumenti e regole più flessibili anche nei conseguenti assetti organizzativi
delle strutture amministrative ma sopratutto fondare sull'accordo ed il consenso di
datori di lavoro e lavoratori le regole della gestione dei rapporti di lavoro,
condividere le logiche di incentivi economici legati alla produttività, assumere
come obiettivo comune il miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi
della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini; creare insieme
un’amministrazione in funzione servente della collettività e tentare di eliminare
istanze di autoreferenzialità.
E’ stato pertanto ribadita, come principio generale, la separazione
tra l’attività d’indirizzo politico e l’attività di gestione amministrativa ed è stato
espressamente stabilito con il dlgs.80/98 che le amministrazioni pubbliche hanno nei
confronti dei propri dipendenti gli stessi diritti poteri ed obblighi del privato
datore di lavoro.
Sono state progressivamente definite nuove regole relative al
rapporto di lavoro, al sistema di relazioni sindacali e alla giurisdizione sulle
controversie di lavoro, attribuita al giudice ordinario.
La contrattazione collettiva si è affermata e consolidata in
procedimenti di carattere pienamente negoziale e non più amministrativo; sono
stati ridefiniti i criteri per la
rappresentatività sindacale a livello nazionale e decentrato, e sono state
costituite in tutti i posti di lavoro pubblici le Rappresentanza sindacali
unitarie (RSU).
Il nuovo sistema di misurazione della rappresentatività sindacale
ha consentito, attraverso procedure improntate alla trasparenza, l’affermazione
di un nuovo pluralismo sindacale, mediante la verifica del consenso effettivo,
espresso attraverso il principio democratico del voto anche al di fuori dell’ambito
degli iscritti che trovano diretta rappresentanza nel criterio associativo, fondato
sulle deleghe.
Non vi è tuttavia, né può esservi, una piena assimilazione
del lavoro pubblico al lavoro privato che renda inutile approfondirne le
peculiarità e le differenze, più volte confermate anche dalla Corte
costituzionale con numerose sentenze, fra cui la n.89/2003
che è proprio riferita al decreto legislativo n. 165/2001.
Né il processo di privatizzazione e contrattualizzazione può
dirsi stabilizzato e concluso (lo stesso decreto legislativo n. 165/2001 ha già
subito numerose e significative modifiche); né è avanzato sempre in modo piano
ed uniforme, senza contraddizioni e senza tentazioni di ritorno al passato
attraverso interventi legislativi che superano e comprimono l'autonomia
contrattuale delle parti interessate, inseriti anche in sedi improprie come è
stato fatto anche nella legge
finanziaria per il 2003 (si veda l'unito
commento) e nella legge
finanziaria per il 2004 (si veda la
nota pubblicata fra le news).
Nel nostro sito sono riprodotti alcuni documenti, norme e
interventi significativi rispetto al tema del lavoro pubblico, senza alcuna pretesa di essere esaustivi. Per
quanto qui non riportato direttamente, si rinvia ai siti dell'ARAN,
del Dipartimento della
funzione pubblica e delle federazioni dei lavoratori della funzione pubblica
delle organizzazioni sindacali
CGILCISLUIL e
CIDA, nonchè ad altri siti tematici settoriali quale,
ad esempio, per il lavoro pubblico nel settore delle autonomie, a lavoro p.a., portale del sistema camerale per la gestione delle risorse umane.