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Percorso corrente: Home/personale_pa/lavoro_pubblico.asp  (ultima modifica: 09/06/2003)
LAVORO PUBBLICO
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Il lavoro pubblico, a partire dalla legge quadro sul pubblico impiego e poi in modo via via più significativo con il decreto legislativo n. 29 del 1993 e con le sue successive modifiche, fino al testo unificato delle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche emanato con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato interessato da un rilevante e significativo processo di riforma volto a conseguire, in particolare, l'obiettivo della unificazione con la disciplina del rapporto di lavoro privato.

Tale obiettivo viene perseguito in particolare dall’art.2 della legge 421/92 ed dal citato decreto legislativo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni, stabilendo che sono regolati per legge, o sulla base della legge e nell’ambito dei principi posti, da atti normativi o amministrativi, una serie tassativamente predefinita di profili del lavoro pubblico. Ogni altro aspetto non espressamente indicato, e pertanto non coperto da riserva di legge, deve essere regolato da accordi collettivi.

Si modifica così radicalmente il sistema previsto dalla legge 93/83 che consentiva la regolazione dei rapporti di lavoro a fonti legislative o ad accordi che dovevano comunque essere recepiti ed emanati da decreti del presidente della repubblica (art.6 della legge 29 marzo1983 n.93).

Il sistema della doppia riserva (legge regolamento) della legge 93/83 viene sostituito dal sistema della riserva di legge solo per alcune e tassative materie e dallo strumento della contrattazione collettiva a livello nazionale ed integrativa per tutti gli aspetti del rapporto d’impiego.

L’aver demandato alla regolamentazione pattizia la disciplina del rapporto di lavoro del pubblico impiego, dirigenti compresi, ha significato inserire non solo strumenti e regole più flessibili anche nei conseguenti assetti organizzativi delle strutture amministrative ma sopratutto fondare sull'accordo ed il consenso di datori di lavoro e lavoratori le regole della gestione dei rapporti di lavoro, condividere le logiche di incentivi economici legati alla produttività, assumere come obiettivo comune il miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini; creare insieme un’amministrazione in funzione servente della collettività e tentare di eliminare istanze di autoreferenzialità.

E’ stato pertanto ribadita, come principio generale, la separazione tra l’attività d’indirizzo politico e l’attività di gestione amministrativa ed è stato espressamente stabilito con il dlgs.80/98 che le amministrazioni pubbliche hanno nei confronti dei propri dipendenti gli stessi diritti poteri ed obblighi del privato datore di lavoro.

Sono state progressivamente definite nuove regole relative al rapporto di lavoro, al sistema di relazioni sindacali e alla giurisdizione sulle controversie di lavoro, attribuita al giudice ordinario.

La contrattazione collettiva si è affermata e consolidata in procedimenti di carattere pienamente negoziale e non più amministrativo; sono stati ridefiniti i criteri per la rappresentatività sindacale a livello nazionale e decentrato, e sono state costituite in tutti i posti di lavoro pubblici le Rappresentanza sindacali unitarie (RSU).

Il nuovo sistema di misurazione della rappresentatività sindacale ha consentito, attraverso procedure improntate alla trasparenza, l’affermazione di un nuovo pluralismo sindacale, mediante la verifica del consenso effettivo, espresso attraverso il principio democratico del voto anche al di fuori dell’ambito degli iscritti che trovano diretta rappresentanza nel criterio associativo, fondato sulle deleghe.

Non vi è tuttavia, né può esservi, una piena assimilazione del lavoro pubblico al lavoro privato che renda inutile approfondirne le peculiarità e le differenze, più volte confermate anche dalla Corte costituzionale con numerose sentenze, fra cui la n.89/2003 che è proprio riferita al decreto legislativo n. 165/2001.

Né il processo di privatizzazione e contrattualizzazione può dirsi stabilizzato e concluso (lo stesso decreto legislativo n. 165/2001 ha già subito numerose e significative modifiche); né è avanzato sempre in modo piano ed uniforme, senza contraddizioni e senza tentazioni di ritorno al passato attraverso interventi legislativi che superano e comprimono l'autonomia contrattuale delle parti interessate, inseriti anche in sedi improprie come è stato fatto anche nella legge finanziaria per il 2003 (si veda l'unito commento) e nella legge finanziaria per il 2004 (si veda la nota pubblicata fra le news).

Nel nostro sito sono riprodotti alcuni documenti, norme e interventi significativi rispetto al tema del lavoro pubblico, senza alcuna pretesa di essere esaustivi. Per quanto qui non riportato direttamente, si rinvia ai siti dell'ARAN, del Dipartimento della funzione pubblica e delle federazioni dei lavoratori della funzione pubblica delle organizzazioni sindacali CGIL CISL UIL e CIDA, nonchè ad altri siti tematici settoriali quale, ad esempio, per il lavoro pubblico nel settore delle autonomie, a lavoro p.a., portale del sistema camerale per la gestione delle risorse umane.








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