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Percorso corrente: Home/il_dirigente_pubblico/giurisprudenza_e_pareri.asp  (ultima modifica: 08/06/2003)
GIURISPRUDENZA E PARERI
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Breve rassegna giurisprudenziale con segnalazioni bibliografiche

Corte costituzionale, sentenza n. 161/2008 del 7 maggio 2008
Sentenza depositata il 20/05/2008, in materia di incarichi di funzioni dirigenziali e spoil system, con cui, confermando e consolidando la giurisprudenza precedente in materia, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale
dell'articolo 2, comma 161 del d.l. 31 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, per violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione, nella parte in cui dispone che gli incarichi conferiti al personale non appartenente ai ruoli di cui all'art. 23 del d.lgs. n. 165 del 2001 "conferiti prima del 17 maggio 2006, cessano ove non confermati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto". Speriamo che questa sentenza - che "affonda" anche il pur limitato "spoil" introdotto dal centro sinistra per i dirigenti non di ruolo, dopo che la Corte costituzionale aveva già dichiarato incostituzionale lo spoil generalizzato per i dirigenti di ruolo e non di ruolo a suo tempo introdotto dal centrodestra con la cosiddetta legge Frattini, considerando illegittima in questa materia l'applicazione di una logica fiduciaria non strettamente limitata ai livelli di vertice caratterizzati da diretta connessione all'indirizzo politico e comunque praticata con procedure non trasparenti e non rispettose delle professionalità interessate - sancisca il definitivo superamento di qualsiasi operazione di revoca anticipata ed immotivata degli incarichi dirigenziali per i quali deve essere garantita invece imparzialità ed autonomia, pur nel rispetto dell'indirizzo politico.

Consiglio di Stato - Sezione V, ordinanza n. 5388/07 dell'11 settembre 2007
Ordinanza con cui si dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge Regione Lazio 13 giugno 2007, n. 8 (che sostanzialmente prevede un indennizzo invece del reintegro per i dirigenti dichiarati decaduti in applicazione di norme di spoils system dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale), per contrasto con gli articoli 3, 24, 101, 103, 113 e 117, lettera L) della Costituzione e si dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
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TAR del Lazio, ordinanza n. 1143/2007 del 16 luglio 2007
Ordinanza con cui si dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 159, 160 e 161 del d.l. 31 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, per contrasto con gli articoli 3, 97, 98, 35, comma 1, e 36 della Costituzione e si dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale
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Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 2233 del 1 febbraio 2007
con la nota di commento di Giosuele Bellini già pubblicata su Altalex e sul sito della CIDA-UNADIS
la sentenza afferma importanti principi in materia di graduazione delle sanzioni al dirigente pubblico per mancato conseguimento degli obiettivi in rapporto alla gravità del caso e in materia di tutela reale e non solo risarcitoria in caso di licenziamento illegittimo
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Corte costituzionale, sentenza n. 108/2007 del 19 marzo 2007
Sentenza in materia di contratti, incarichi dirigenziali, riforma P.A. (sulla devoluzione al giudice ordinario delle controversie in ateria di incarichi dirigenziali)
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Corte costituzionale, sentenza n. 104/2007 del 19 marzo 2007
Sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcune leggi regionali che avevano esteso i principi dello spoils system Frattini ai direttori generali delle ASL della Regione Lazio e ai dirigenti della Regione Siciliana
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Corte costituzionale, sentenza n. 103/2007 del 19 marzo 2007
Sentenza con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), per contrasto con gli artt. 97 e 98 della Costituzione, nella parte in cui dispone che «i predetti incarichi cessano il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione».
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Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, delibera n. 10/2006/G approvata il 9 giugno 2006
risultato dell’indagine concernente “La gestione degli incarichi dirigenziali nello Stato dopo la legge n. 145/2002” - relazione
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Corte costituzionale, sentenza n. 233/2006 del 5 giugno 2006
Parziale illegittimità costituzionale di norme regionali in materia di spoils system. Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi da 1 a 8, della legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12 (Norme in materia di nomine e di personale della Regione Calabria), degli artt. 1, commi 1 e 2, e 2 della legge della Regione Abruzzo 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), e degli artt. 14, comma 3, e 24 della legge della Regione Calabria 17 agosto 2005, n. 13 (Provvedimento generale, recante norme di tipo ordinamentale e finanziario – Collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2005 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), promossi con tre ricorsi del Presidente del Consiglio dei ministri notificati il 29 luglio, il 14 e il 17 ottobre 2005, depositati in cancelleria il 3 agosto, il 18 e il 19 ottobre 2005 ed iscritti ai numeri 75, 84 e 86 del registro ricorsi 2005
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Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione IV Lavoro, del 10 marzo 2006 (causa 216854/03)
N. 158 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 Marzo 2006 con cui viene sollevata di fronte alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge n. 145/2002 (cosiddetta Legge Frattini sulla dirigenza statale), ed in
particolare dell'art.3 comma 1 lett.b) e comma 7, in riferimento agli artt. 1, 2, 3, 4, 35, 70, 97 e 98 della Costituzione, anche alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 14 sexies d.l. n.115 del 2005 convertito in 1egge n.168 del 2005 .

Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione IV Lavoro, del 14 dicembre 2005
con cui viene sollevata di fronte alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge n. 145/2002 (cosiddetta Legge Frattini sulla dirigenza statale), ed in
particolare dell'art.3 comma 1 lett.b) e comma 7, in riferimento agli artt.1, 2, 3, 4, 35, 97 e 98 della Costituzione, anche alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 14 sexies d.l. n.115 del 2005 convertito in 1egge n.168 del 2005 .

Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione IV Lavoro, del 18 gennaio 2006
con cui , anche alla luce dello ius superveniens, viene integralmente riproposta di fronte alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge n. 145/2002 (cosiddetta Legge Frattini sulla dirigenza statale), ed in
particolare del suo articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 7,  con riferimento alla previsione legale della cessazione automatica dell'incarico dirigenziale disposta a prescindere da ogni valutazione delle attitudini e della capacità professionale nonché del raggiungimento degli obiettivi prefissati e dei risultati ottenuti.

Ordinanza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5833 dell'11 ottobre 2005
con cui viene sollevata di fronte alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della normativa in materia di "spoils system" di cui al combinato disposto dell’art. 55, comma 4, dello Statuto della Regione Lazio, approvato con legge regionale 11 novembre 2004 n. 1 e dell’art. 71, commi 1, 3 e 4, lett. a), della legge regionale 17 febbraio 2005 n. 9, per contrasto con gli artt. 97, 32, 117, comma 3, ultimo periodo, e 117, comma 2, lett. l), della Costituzione
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Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione IV Lavoro, del 4 novembre 2005
con cui viene sollevata di fronte alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge n. 145/2002 (cosiddetta Legge Frattini sulla dirigenza statale), ed in
particolare dell'art.3 comma 1 lett.b) e comma 7, in riferimento agli artt.1, 2, 3, 4, 35, 70, 97 e 98 della Costituzione, anche alla luce dell'entrata in vigore dell'art. 14 sexies d.l. n.115 del 2005 convertito in 1egge n.168 del 2005 .

Corte costituzionale, ordinanza n. 398/2005 del 12 ottobre 2005 (depositata il 25 ottobre 2005) 
con cui, nei giudizi di legittimità costituzionale sull'art. 3, comma 1, lettera b)_ eliminazione durata minima degli incarichi - e comma 7 - spoils system una tantum - della legge 15 luglio 2002, n. 145 (Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato), ordina la restituzione degli atti ai giudici rimettenti per rivalutare le questioni alla luce dello ius superveniens (art. 14-sexies del decreto-legge n. 115/2005, inserito dalla legge di conversione n. 168/2005, in materia di durata degli incarichi dirigenziali).

Corte dei conti, delibera 16 settembre 2005, n. 13/2005/P 
Delibera della sezione centrale di controllo di legittimità sugli atti di Governo e delle amministrazioni dello Stato con cui viene rifiutata la registrazione ad un provvedimento del Ministero dell'istruzione università e ricerca di conferimento di incarico dirigenziale di studio e consulenza ad estraneo all'Amministrazione.

Ordinanza TAR Lazio, sez. III, n. 4772/2005 del 1 settembre 2005
con cui è stata respinta l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento prot. n. 98435 del 3 agosto 2005 col quale, in applicazione della normativa della regione Lazio sul cd. "spoil system", il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini, è stato dichiarato decaduto dall'incarico stesso con decorrenza 16 agosto 2005 .

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ricorso 3 agosto 2005
con cui viene sollevata di fronte alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale della legge
Legge della Regione Calabria 3 giugno 2005, n. 12, con particolare riferimento alle disposizioni che prevedono la «decadenza automatica» delle nomine   regionali  e  degli incarichi dirigenziali al momento della data di insediamento  dei  nuovi  organi  rappresentativi  della  Regione.

Consiglio di Stato - Commissione speciale pubblico impiego - parere del 4 maggio 2005 (n 173/2004 - Sezione II)
su alcuni quesiti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in ordine alla onnicomprensivit della retribuzione dei dirigenti pubblici ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165

Corte dei conti, delibera n. 7/2004, n. 11/2004, n. 13/2004 
Delibere della sezione centrale di controllo di legittimit sugli atti di Governo e delle amministrazioni dello Stato in materia di conferimento di funzioni e incarichi dirigenziali.

Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione ... Lavoro, n. ... del 14 giugno 2004
con cui viene sollevata di fronte alla Corte Costituzionale la questione di legittimit costituzionale della legge n. 145/2002 (cosiddetta Legge Frattini sulla dirigenza statale), ed in
particolare del suo articolo 3, comma 7,  per violazione degli articoli 2,  3, 33, 41, 70, 97 e 113 della Costituzione.

Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione IV Lavoro, n. 220017/03 dell'11 maggio 2004
con cui viene sollevata di fronte alla Corte Costituzionale la questione di legittimit costituzionale della legge n. 145/2002 (cosiddetta Legge Frattini sulla dirigenza statale), ed in
particolare del suo articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 7,  per violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 35, 97 e 98 della Costituzione.

Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione I Lavoro, n. 213387/2003 del 23 aprile 2004
con cui viene sollevata di fronte alla Corte Costituzionale la questione di legittimit costituzionale della legge n. 145/2002 (cosiddetta Legge Frattini sulla dirigenza statale), ed in
particolare del suo articolo 3, comma 1, lettera b), e comma 7,  per violazione degli articoli 1, 2, 3, 4, 35, 36, 70, 97 e 98 della Costituzione.

Ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 222963/02 del 1 aprile 2004
con cui viene sollevata di fronte alla Corte Costituzionale la questione di legittimit costituzionale della legge n. 145/2002 (cosiddetta Legge Frattini sulla dirigenza statale), ed in particolare del suo articolo 3, comma 7 (secondo cui gli incarichi dirigenziali di livello generale allora in corso sono cessati automaticamente al 60 giorno dall'entrata in vigore della legge). La questione prospettata con riferimento alla violazione della libert negoziale e della autonomia privata, oltre che dei valori e diritti della persona e del diritto al lavoro (artt. 2, 4 e 41 Cost.), nonch della garanzia della certezza e stabilit dei contratti, che non possono essere incise dalla retroattivit non ragionevole di un intervento legislativo; prospettata inoltre con riferimento alla violazione del principio di imparzialit e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) nonch con riferimento al principio di uguaglianza (art. 3 cost.) per violazione della parit tra i soggetti di rapporti contrattuali.

Corte di Cassazione - Sez. lav. - sentenza n. 5659 del 20 marzo 2004
che afferma, fra l'altro che il conferimento dell'incarico dirigenziale ex art. 19, d.lgs. n. 165/2001 e art. 3, l. n. 145/2002, ha natura di determinazione assunta dall'amministrazione con la capacit e i poteri del privato datore di lavoro

Sentenza TAR Lazio II n. 4443/2003 del 21 maggio 2003
Annulla la revoca degli incarichi dei componenti della commissione VIA disposta con DPCM. Afferma la giurisdizione del giudice amministrativo in quanto la fattispecie in esame non pu essere equiparata in alcun modo alla revoca di un incarico dirigenziale e il provvedimento impugnato non un atto di gestione di un rapporto di impiego pubblico. Il caso in esame riguarda lapplicazione dellarticolo 6 c. 2 della legge 145 in cui la caducabilit delle nomine non pu essere intesa come automatica caducazione, atteso che tale effetto non in alcun modo stabilito espressamente dal legislatore, ma deve essere interpretata come attribuzione alle competenti autorit di un potere discrezionale autoritativo sottoposto ai principi della legge 241/1990. Sono pertanto necessari lavviso dellavvio del procedimento e circostanziata e puntuale motivazione in ordine allinidoneit anche tecnica del nominato ad espletare correttamente le prorpir funzioni in sintonia con gli indirizzi politici del nuovo governo. Non sufficiente il sospetto, plausibile, che la nomina effettuata nel periodo rilevante di cui allart. 6 c. 2 possa condizionare lazione del nuovo governo. Richiama la sentenza del TAR Lazio II, n. 3277/2003 sullinterpretazione della legge 145/2000 tesa ad evitare che il nuovo Governo si trovi ad operare in un rapporto non sereno con lapparato burocratico e con ostacoli frapposti da funzionari "infedelmente" fedeli alla parte politica da cui sono stati nominati.

Consiglio di Stato - sezione V - sentenza n. 3717 del 2003
concernente l'attribuzione di competenze in capo ai dirigenti delle regioni e degli enti locali

Tar Bari - sentenza n. 2535 del 2003
che dichiara illegittimo l'affidamento di un incarico di consulenza esterna da parte di un Comune che ha un proprio ufficio legale

Corte di Cassazione - Sez. III civ. - sentenza n. 2878 del 2003
concernente la legittimazione a rappresentare in giudizio l'ente locale, riservata al sindaco e al Presidente della provincia e preclusa ai dirigenti

Sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2003
che ribadisce che l'accesso dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni a funzioni pi elevate non sfugge, di norma, alle regole del pubblico concorso

Tar Lazio, II Sezione ter, 8 aprile 2003, n. 3277
Nomina e revoca dirigenti pubblici. Legge 145/2002. Necessit adeguata motivazione e avviso inizio procedimento. Spoils system estraneo consuetudine giuridica.
Si segnala nota a commento di:
ROMEO, Alcune riflessioni sulla sentenza 8 aprile 2003 n.3277 del Tar Lazio, www.clubdirigentipa.it 2003

Corte dei Conti, delibera 3 / 2003
Nomina dirigenti estranei all'amministrazione. Dlgs 165/2001, art. 19, comma 6. Possesso dei requisiti per il conferimento dell'incarico. Valutazione comprovata e particolare qualificazione professionale. Necessit del titolo di laurea e specializzazione professionale.

Consiglio di Stato, Sezione V, 5 marzo 2003, n.1212
Appalto comunale per servizio di progettazione. Collaborazione esterna per svolgimento di funzioni dirigenziali. Illegittimit dell'atto di conferimento di limitati compiti rientranti nell'ordianaria sfera di competenza del dirigente.

Tribunale di Roma, sez. IV Lavoro - Sentenza R.G. 236027/01
Dichiara l'inadempimento del Ministero dell'economia e delle finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'obbligo di conferire al ricorrente un incarico corrispondente alle attitudini e capacit dimostrate e condanna i medesimi soggetti al risarcimento del danno alla professionalit e all'identit personale del lavoratore. La cognizione del giudice del lavoro in materia di rapporto di lavoro dei dirigenti piena con la conseguenza che il giudice del lavoro ha il potere di annullare l'atto amministrativo di conferimento o di revoca e di disapplicare gli atti presupposti del conferimento o della revoca. La prestazione "di direzione", o meglio, dirigenziale in senso stretto, sorge solo in un secondo momento rispetto all'instaurazione del rapporto di impiego, con l'inserimento nel Ruolo unico, nel quale il dirigente si impegna, a tempo indeterminato, a una prestazione "non di direzione" (compiti ispettivi, studio, ricerca). L'inapplicabilit dell'art. 2103 cc. nei confronti del dirigente pubblico deve ritenersi operante nel senso che il legislatore ha voluto permettere che al dirigente possano essere attribuiti incarichi diversi, di minore o maggiore portata, ma certamente non ha voluto sopprimere il diritto di tale categoria di lavoratori allo svolgimento dell'attivit lavorativa. Le Amministrazioni lasciando il ricorrente in uno stato di totale inattivit hanno posto in essere un inadempimento contrattuale violando non solo l'articolo 2103, ma anche l'art. 2087 che obbligo il datore di lavoro ad adottare le misure necessarie per tutelare l'integrit fisica e morale del lavoratore. Il danno alla professionalit e all'identit personale del lavoratore pu essere accertato attraverso presunzioni semplici.



Ordinanze cautelari sull'applicazione dell'articolo 7, c. 3 della legge 145/2003, cessazione degli incarichi dirigenziali "una tantum":

  • Tribunale di Roma Sez. II lavoro - Ordinanza 23149/03 R.G. Misure cautelari
    Ritiene infondato il reclamo per difetto del periculum in mora. Cessato l'incarico di studio ex art. 3 c.7 della legge 145/2002 non vi alcuna concreta prospettiva di un collocamento a disposizione del dirigente con una riduzione di retribuzione, n di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, giacch il dirigente si trover in situazione del tutto analoga a quella della normale scadenza di un incarico e dovr farsi luogo ad una nuova procedura di conferimento di incarico secondo le disposizioni di cui all'articolo 19 del dlgs n. 165/2001. Poich l'incarico cessato ex lege la reclamante si trova nella stessa posizione in cui si sarebbe trovata ove l'incarico fosse cessato in forza del termine contrattuale. La cessazione dell'incarico la mera automatica conseguenza di una disposizione di legge sicch ad essa non ricollegabile alcun giudizio negativo sull'operato dei singoli dirigenti. Dalla mancata conferma nell'incarico pregresso non pu desumersi altro se non che, con ampia valutazione discrezionale, il vertice politico ha ritenuto che i propri obiettivi potevano essere pi opportunamente realizzati mediante altro dirigente. Non pu ritenersi che nel demansionamento sia insito il pericolo di un grave pregiudizio laddove non siano allegate provate e specifiche circostanze di fatto da cui possa desumersi il concreto rischio del depauperamento della professionalit del lavoratore.

  • Tribunale di Roma Sez. lavoro, 17 marzo 2003, n.10517
    Accoglie la domanda cautelare. Illegittimit del provvedimento di conferimento di incarico di studio per mancanza di motivazione e carenza di istruttoria anche in ordine all'attribuzione di posto di funzione equivalente. Ordina all'amministrazione di attribuire un incarico dirigenziale generale equivalente a quello cessato.

  • Tribunale di Roma, Sez. lavoro, 13 marzo 2003, n. 9938
    Respinge la domanda cautelare. Incompatibilit tra tutela in via d'urgenza e remissione alla Corte costituzionale per prospettata illegittimit costituzionale della norma. Posto l'effetto legale della cessazione dell'incarico, occorre prendere atto della rilevanza data al legislatore ad altri fattori che possono determinare le possibilit di reincarico quale la sussistenza di uno stretto rapporto fiduciario con il Ministro e la ritenuta affidabilit politica del soggetto incaricato. Con il nuovo sistema i dirigenti generali vengono chiamati a svolgere un ruolo chiave per la concreta attuazione delle linee politiche del Ministro.

  • Tribunale di Roma, Sez. lavoro, 4 marzo 2003, n. 8638
    Accoglie la domanda cautelare, sia pure respingendo la richiesta di remissione alla Corte costituzionale per incompatibilit tra tutela in via d'urgenza e remissione alla Corte costituzionale per prospettata illegittimit costituzionale della norma. Illegittimit del conferimento di incarico di studio per carenza di motivazione e mancato rispetto dei principi generali in materia di procedimento amministrativo. Pregiudizio irreparabile dal mancato esercizio di funzioni dirigenziali generali. Ordina all'amministrazione il conferimento di un incarico di funzione dirigenziale generale equivalente al pregresso.

  • Tribunale di Roma, Sez. lavoro, 25 febbraio 2003, n. 7662
    Respinge la domanda cautelare. Incompatibilit tra tutela in via d'urgenza e remissione alla Corte costituzionale per prospettata illegittimit costituzionale della norma. Il nuovo assetto normativo ha valorizzato il rapporto strettamente fiduciario dei dirigenti di pi alto grado con l'autorit governativa. Non pu essere considerata ingiusta la diminuzione riguardante una posizione soggettiva quando la stessa deriva direttamente dalla legge e che quelli che possono essere vissuti come atti prevaricatori e discriminanti non possono assumere tali connotazioni qualora si consideri il loro collegamento al mero fattore temporale e non ad una valutazione di merito (ovvero disciplinare) dell'operato del ricorrente. Il provvedimento di conferimento di incarico ha carattere provvedimentale e sottoposto ai principi generali del procedimento amministrativo.

  • Tribunale di Roma, Sez. lavoro, 20 febbraio 2003, n. 7096
    Accoglie la domanda cautelare, sia pure respingendo la richiesta di remissione alla Corte costituzionale per incompatibilit tra tutela in via d'urgenza e remissione alla Corte costituzionale per prospettata illegittimit costituzionale della norma. Illegittimit dell'atto di conferimento dell'incarico di studio per carenza di istruttoria e di motivazione sul mancato conferimento di un incarico equivalente. Sussistenza del periculum in mora per dequalificazione professionale per il cui effetti quale non appaiono ipotizzabili rimedi di natura risarcitoria. Ordina all'amministrazione di attribuire un incarico dirigenziale generale equivalente a quello cessato.

  • Tribunale di Roma, Sez. lavoro, 19 febbraio 2003, n. 6807
    Respinge la domanda cautelare. Anche nel giudizio cautelare pu essere sollevata una questione incidentale di legittimit costituzionale, ma nella fattispecie questo meccanismo non appare concretamente idoneo ad assicurare la tutela nei termini in cui stata richiesta. Non necessaria n istruttoria, n motivazione in ordine al mancato conferimento di incarico equivalente.

  • Tribunale di Roma, Sez. lavoro, 18 febbraio 2003, n. 6729
    Respinge la domanda cautelare. Incompatibilit tra tutela in via d'urgenza e remissione alla Corte costituzionale per prospettata illegittimit costituzionale della norma. La cessazione dell'incarico legittima in quanto disposta in forza di legge. Carenza del periculum in mora: il danno da demansionamento risarcibile e la professionalit del ricorrente non minata dal conferimento di incarico di studio che per stessa volont legislativa viene equiparato all'attivit di dirigenza.

  • Tribunale di Roma, Sez. lavoro, 5 febbraio 2003, n. 4877
    Accoglie la domanda cautelare, sia pure respingendo la richiesta di remissione alla Corte costituzionale per incompatibilit tra tutela in via d'urgenza e remissione alla Corte costituzionale per prospettata illegittimit costituzionale della norma. Illegittimit dell'atto di conferimento dell'incarico di studio per erroneit e contraddittoriet della motivazione e di mancato rispetto dei principi sul procedimento amministrativo di cui alla legge 241/90. Necessit che la P.A. adotti provvedimenti di conferimento di incarichi dirigenziali nel pieno rispetto delle norme vigenti e non secondo una logica esclusivamente aziendalistica alla quale sacrificare anche il principio di imparzialit. Sussistenza di un pregiudizio grave ed irreparabile tenuto anche conto che la circolare applicativa della legge145/2002 stabilisce l'equivalenza solo economica dell'incarico di studio rispetto agli incarichi di funzione dirigenziale con preposizione ad un ufficio. Ordina all'amministrazione di attribuire un incarico di funzione equivalente al pregresso.

  • Tribunale di Roma, Sez. lavoro, 3 febbraio 2003, n. 4591
    Respinge la domanda cautelare. Incompatibilit tra tutela in via d'urgenza e remissione alla Corte costituzionale per prospettata illegittimit costituzionale della norma. Natura fiduciaria degli incarichi dirigenziali la cui attribuzione implica innanzitutto una valutazione sull'affidabilit politica delle persone. La decadenza automatica dagli incarichi significa volont di garantire una dirigenza totalmente nuova, in linea con l'orientamento politico governativo.

Consiglio di Stato, parere, 27 febbraio 2003
Incarichi dirigenziali affidati ad esterni. Legge 145/2002. Rispetto percentuali fissate dalla legge. Divieto cumulo percentuali tra diverse fasce.

Tribunale di Roma, 26 giugno 2002
Attribuzione incarichi dirigenziali. Decreto legislativo n. 165/2001. Potere organizzativo e discrezionalit dell'amministrazione. Carenza di motivazione.

Corte Costituzionale, ordinanza 16 gennaio 2002, n.11
Decreto legislativo n.80/1998 e decreto legislativo n.387/1998. Inammissibilit e infondatezza questioni di legittimit costituzionale.

Tribunale di Bologna 23 aprile 2001
Conferimento incarichi dirigenziali. Decreto legislativo n. 80/1998. Giurisdizione del giudice ordinario. Articolo 2907 codice civile. Necessit della valutazione comparativa dei candidati. Effetti provvedimenti di trasferimento per incompatibilit ambientale.
Si segnala nota a commento di:
BOSCATI, Conferimento degli incarichi dirigenziali tra discrezionalit del datore di lavoro pubblico e controllo giudiziale, nota a sentenza Trib. Bologna 23 aprile 2001, in Lavoro giur. 2001, pag. 1059

Tribunale di Parma, Sezione lavoro, ordinanza 28 marzo 2001, n. 125
Attribuzione mansioni inferiori al dirigente. Decreto legislativo n.80/1998. Illegittimit provvedimento dell'amministrazione. Pregiudizio della professionalit.

Tribunale di Roma, ordinanza 6 febbraio 2001
Licenziamento dirigente. Necessit giusta causa o giustificato motivo. Art. 15 Ccnl del 1997. Decorrenza periodo di prova. Illegittimit omissione nel conferimento di un incarico dirigenziale. Competenza giudice ordinario.

Tribunale di L'Aquila, Giudice del lavoro, ordinanza 28 dicembre 2000
Assegnazione incarichi dirigenziali. Decreto legislativo n. 29/93. Applicabilit art. 2103 C.C.. Assegnazione di compiti inferiori.

Corte dei conti, Sezione Controllo, decisione 23 novembre 2000
Nuova disciplina funzioni dirigenziali. Decreto legislativo n. 29/93. Estensione al lavoro pubblico delle norme sul rapporto di lavoro privato.

Tribunale di Roma, reclamo, 12 ottobre 2000
Nuova procedura di assegnazione incarichi dirigenziali. D.P.R. n.150/99. Dirigenti non confermati. Distinzione tra procedimento amministrativo e aspetti civilistici del rapporto contrattuale.

Tribunale di Gorizia 2 agosto 2000
Si segnala nota a commento di:
PIZZONIA, Incarichi dirigenziali e tutela giurisdizionale, nota a ordinanza Trib. Gorizia 2 agosto 2000, in Lavoro giur. 2001, pag.565.
PISANI, Azione cautelare e dequalificazione nel rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione nota a ordinanze Trib. Gorizia 2/8/00 e Trib. Benevento 23 gennaio 2001, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 382

Tribunale di Venezia, ordinanza 8 giugno 2000
Temporaneit incarichi dirigenziali. Decreto legislativo n. 29/93. Necessit accordo consensuale per modifica incarico.

Tribunale di Milano, 5 gennaio 2000
Criteri preventivi per affidamento e revoca incarichi dirigenziali. Decreto legislativo n. 29/93. Illegittimit assegnazione incarichi in assenza criteri preventivi.
Si segnala nota a commento di:
NESPOR, Un primo stop alla gestione del potere attraverso la politica distributiva degli incarichi dirigenziali, nota a sentenza Trib. Milano 5 gennaio 2000.

Tribunale di Napoli 10 dicembre 1999.
Attribuzione incarichi dirigenziali. Decreto legislativo n. 29/93. Obbligatoriet valutazione comparativa. Casi di inadeguatezza e irragionevolezza nell'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione.
Si segnala nota a commento di:
TALAMO, Onere di motivazione e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali: il controllo del giudice ordinario, nota a ordinanza Trib. Napoli 10 dicembre 1999, in Lavoro nelle p.a. 2001, pag. 254

Tribunale di Potenza, ordinanza 29 dicembre 1999, n.1931.
Illegittimit provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale. Assenza comunicazione preventiva avvio procedimento. Legge 241/1990
Si segnala nota a commento di:
SALOMONE, L'obbligo di motivazione del provvedimento di revoca dell'incarico dirigenziale e la comunicazione di avvio del relativo procedimento nota a ordinanza Trib. Potenza 16 novembre 1999 n. 1931, in Lavoro nelle p.a. 2001, 230








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