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Percorso corrente: Home/dirigenza_sanitaria_e_delle_autonomie/dirigenza_sanitaria.asp  (ultima modifica: 16/11/2003)
DIRIGENZA SANITARIA
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Nel comparto sanità esistono due distinti CCNL per la dirigenza: quello per la dirigenza medica, relativo ai medici ed ai veterinari, e quello per la dirigenza non medica, che regola i dirigenti amministrativi, i chimici, i biologi e gli psicologi. Ciò rende evidente, più che in altri settori, come il problema della dirigenza si intreccia con quello dell’inquadramento dei professionisti.

A seguito del decreto legislativo 502/1992 e successive modificazioni (si veda in particolare il Decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229), i medici e i veterinari, nonché i chimici, i biologi e gli psicologi dipendenti dalle ASL, sono considerati dirigenti, per la loro elevata ed autonoma professionalità, anche a prescindere dal concreto esercizio di funzioni dirigenziali. Infatti, l’effettiva direzione di dipartimenti, sezioni, ed altre unità organizzative, è affidata prevalentemente alla dirigenza amministrativa ed a quella medica di secondo livello.

Si tratta di un’eccezione rispetto al principio generale fissato dall’articolo 11, comma 4, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59, che aveva fra l’altro delegato al Governo il compito di “prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali”. E’ peraltro un’eccezione regolata dalla stessa norma, che esplicitamente fa salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario dal d. lgs. N. 502/92.

La legge 59, comunque, non si limita a far salva la normativa precedente sulla dirigenza sanitaria, ma contiene all’articolo 4, comma 3, importanti innovazioni nel comparto della Sanità pubblica che costituiscono il nuovo contesto in cui la dirigenza sanitaria è chiamata ad operare.

Attraverso i principi di sussidiarietà, adeguatezza ed autonomia, si delinea un rovesciamento dei modelli della Sanità pubblica, che colloca al centro del sistema le comunità locali con i servizi sanitari di base (i distretti). Ma si tratta di una metariforma che, anche dopo la sua prima attuazione nell’ambito del decreto legislativo n. 112/1998, sembra richiedere ulteriori e coerenti interventi riformatori in cui la dirigenza sanitaria può certamente esercitare un ruolo propositivo e rilevante.

Né può prescindersi dal costante esame dello stato dei rapporti fra sanità pubblica e sanità privata e dalle attuali tendenze, in tale ambito, a prefigurare un unico contratto di settore per gli operatori pubblici e privati del comparto.






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